Sez. 2, Sentenza n. 64 del 04/01/1966 (Rv. 320138 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - QUALIFICAZIONE DATA DALLE PARTI - DIVERSITA - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - QUALIFICAZIONE DATA DALLE PARTI - DIVERSITA - IRRILEVANZA.*
La qualificazione data dall'attore ai fatti ammessi con l'atto di citazione non e vincolante per il giudice, il quale, in virtu del principio iura novit curia, rimane del tutto libero di procedere a una qualificazione dei fatti secondo le norme di diritto ad essi applicabili. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)