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Sez. 2, Sentenza n. 64 del 04/01/1966 (Rv. 320138 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - QUALIFICAZIONE DATA DALLE PARTI - DIVERSITA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320138-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - QUALIFICAZIONE DATA DALLE PARTI - DIVERSITA - IRRILEVANZA.*

La qualificazione data dall'attore ai fatti ammessi con l'atto di citazione non e vincolante per il giudice, il quale, in virtu del principio iura novit curia, rimane del tutto libero di procedere a una qualificazione dei fatti secondo le norme di diritto ad essi applicabili. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)