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Sez. 2, Sentenza n. 25694 del 10/06/2008 Cc. (dep. 24/06/2008) Rv. 240634 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA | Atti "a sorpresa" - Inoltro previo o contestuale dell'informazione di garanzia - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240634-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA

Non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso al difensore (cosiddetti atti "a sorpresa"), nè il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)