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Sez. 5, Sentenza n. 25465 del 23/04/2014 Cc. (dep. 13/06/2014) Rv. 262560 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA | Atti della polizia giudiziaria - Informazione di garanzia - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262560-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA

L'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, previsto dall'art. 369 bis cod. pen., sorge con il compimento del primo atto del Pubblico Ministero al quale il difensore ha il diritto di assistere, e non anche con l'esecuzione degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)