Sez. 3, Sentenza n. 132 del 19/01/1972 (Rv. 355869 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - FINALITA - APPLICABILITA A FAVORE DEI TRASPORTATI - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - FINALITA - APPLICABILITA A FAVORE DEI TRASPORTATI - ESCLUSIONE.*
La presunzione di colpa prevista dall'art 2054 cod civ, a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie costituisce una norma di diritto singolare, predisposta per meglio tutelare i terzi estranei all'uso del veicolo contro i rischi derivanti dal traffico dello stesso. La detta disposizione, pertanto, non trova applicazione in favore delle persone trasportate, le quali non possono, rispetto all'autore del danno, assimilarsi ai terzi estranei alla circolazione. (Conf 3322'69, mass n 343372; V 3782'69, mass n 344068).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)