Sez. 5 - , Ordinanza n. 23814 del 11/10/2017 (Rv. 645905 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | - Nuovi investimenti in aree svantaggiate - Art. 8 legge n. 388 del 2000 - Credito d'imposta – Compensazione - Solo per pagamento di imposte dovute.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 può essere utilizzato in compensazione solo ai fini del pagamento di imposte effettivamente dovute e non ai fini del pagamento di anticipazioni o acconti non corrispondenti ad effettivi debiti fiscali.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 62 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)