diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2597 del 13/11/1997 Ud. (dep. 27/02/1998) Rv. 209950 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MESTIERI GIROVAGHI E LA PREVENZIONE DELL'ACCATTONAGGIO | Impiego di minori - "Ratio" della norma - Necessità di una partecipazione psicologica del minore - Fattispecie: mendicità con mezzi fraudolenti per destare pietà.
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209950-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MESTIERI GIROVAGHI E LA PREVENZIONE DELL'ACCATTONAGGIO

Premesso che la "ratio" delle incriminazioni di cui all'art.671 cod. pen. (impiego di minori nell'accattonaggio) è di impedire l'impiego di minori in una attività che li sottrae all'istruzione e all'educazione, avviandoli all'ozio ed esponendoli al pericolo di cadere nel vizio e nella delinquenza, deve ritenersi che pur non essendo richiesta, ai fini della configurabilità del reato, la consapevolezza da parte del minore della natura dell'attività in cui viene coinvolto, occorre comunque che egli sia in grado di recepire gli stimoli negativi da essa dipendenti e abbia, quindi, raggiunto l'età della coscienza. (Nella fattispecie, - accattonaggio posto in essere tenendo in braccio un infante - la Corte ha stabilito che non fosse ravvisabile la contravvenzione in questione ma, semmai, quella di mendicità mediante mezzo fraudolento volto a destare l'altrui pietà).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 670 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)