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Sez. 1, Sentenza n. 197 del 03/12/2002 Cc. (dep. 08/01/2003) Rv. 223028 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MESTIERI GIROVAGHI E LA PREVENZIONE DELL'ACCATTONAGGIO | Impiego di minori nell'accattonaggio - Condotta consistente nel mendicare tenendo seco un bambino - Configurabilità del reato - Distinzione dall'ipotesi di cui all'abrogato art.670, comma secondo, cod. pen.
Stato
decisa il 2002-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223028-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MESTIERI GIROVAGHI E LA PREVENZIONE DELL'ACCATTONAGGIO

L'impiego dei minori nell'accattonaggio, previsto come reato dall'art.671 c.p.p., può consistere anche nel mendicare tenendo seco un bambino, qualora questi sia già in età di recepire, sia pure in modo sommario e confuso (come nel caso di specie, in cui trattavasi di un bambino di quattro anni), gli stimoli negativi dell'attività in cui egli viene comunque coinvolto e, d'altra parte, la sua presenza sia riconoscibile come strumentale ad un più efficace e proficuo esercizio della mendicità. La presenza della prima di dette condizioni vale a distinguere il reato in questione da quello già previsto dall'ora abrogato art.670, comma secondo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 670 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)