Sez. L, Sentenza n. 304 del 13/01/1981 (Rv. 410740 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE - RAPPORTO INSTAURATO CON GLI INCARICATI DI SERVIZI NON RIENTRANTI FRA QUELLI EX ART 1 DELLA LEGGE N 1236 DEL 1959 SUL TRATTAMENTO DEGLI ASSUNTORI - NATURA - DETERMINAZIONE - CRITERI - CUSTODIA ED ESERCIZIO DELLE OPERE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO - PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE - RAPPORTO INSTAURATO CON GLI INCARICATI DI SERVIZI NON RIENTRANTI FRA QUELLI EX ART 1 DELLA LEGGE N 1236 DEL 1959 SUL TRATTAMENTO DEGLI ASSUNTORI - NATURA - DETERMINAZIONE - CRITERI - CUSTODIA ED ESERCIZIO DELLE OPERE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO - PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La natura del rapporto instaurato con gli incaricati di servizi non rientranti fra quelli previsti dall'art 1 della legge 30 dicembre 1959 n 1236 sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'azienda autonoma delle FF ss, va determinato sulla base dei caratteri emersi dall'indagine di fatto. Pertanto le prestazioni svolte da un lavoratore e consistenti nella custodia e nell'Esercizio delle opere di un impianto idroelettrico sono correttamente inquadrate fra i rapporti di lavoro autonomo ove le stesse siano svolte autonomamente e senza vincolo di orario, con facolta di farsi sostituire da coadiutori autorizzati, senza che possa arguirsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l'esistenza di istruzioni, ordini di servizio e controlli da parte del preponente che si atteggino in direttive e vigilanza per conseguire il regolare svolgimento del servizio contrattualmente predeterminato per la sua particolare delicatezza o per la previsione di un corrispettivo annuale corrisposto in rate mensili, comprensivo anche di forniture di alloggio, vestiario, agevolazioni ferroviarie e con prestazioni previdenziali e assicurative, trattandosi di modalita e di elementi che possono ricorrere tanto in un rapporto di lavoro autonomo, quanto in un rapporto di lavoro subordinato. (V 4137/77, mass n 388346).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)