Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 15/10/2024 (Rv. 672801-01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Accertamento dell'illecito amministrativo - Identificazione con la fine dell'attività ispettiva o commissariale - Esclusione - Momento successivo - Valutazione in concreto - Necessità. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE - In genere.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO
In tema di violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria e d'intermediazione finanziaria, l'accertamento dell'illecito amministrativo non si indentifica con la fine dell'attività ispettiva o commissariale, ma si colloca in un momento successivo, da valutare a seconda delle particolarità del caso concreto.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)