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Sez. 1, Sentenza n. 10011 del 09/10/1993 (Rv. 483900 - 01)

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Nullità della sentenza - In genere, pronuncia sulla nullità | Nullità derivante da vizio di costituzione del giudice - Natura - Deduzione come mezzo di gravame - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483900-01

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Nullità della sentenza - In genere, pronuncia sulla nullità

La nullità derivante da vizio di costituzione del giudice (nella specie, in relazione ad inosservanza della previsione dell'art. 50 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come introdotto dall'art. 14 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, in ordine alla distribuzione fra i sessi della componente onoraria del tribunale per i minorenni in sede di procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, ancorché assoluta e rilevabile di ufficio, non si sottrae all'operatività del principio di conversione dell'invalidazione nell'impugnazione, di guisa che, ove non dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che ne sia affetta, resta superata dall'intervenuto giudicato, con conseguente preclusione sia di siffatta rilevabilità, sia della deducibilità ai fini di gravami successivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 50 bis CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 449 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)