Sez. 1, Sentenza n. 9240 del 25/06/2002 (Rv. 555313 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Sostituzione del giudice ricusato con un ufficio impersonalmente designato - Conseguenze - Vizio di costituzione del giudice - Nullità, e non inesistenza, della sentenza - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)
L'ordinanza che, in accoglimento di istanza di ricusazione, anziché designare nominativamente il giudice sostituto, sostituisca il ricusato con un ufficio impersonalmente indicato, comporta la nullità (e non l'inesistenza) della sentenza emessa dal giudice così designato, per vizio di costituzione del giudice stesso. Tale nullità, in base al richiamo operato dall'art. 158 cod. proc. civ. al successivo art. 161, non si sottrae al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, con la conseguenza che, se non è stata rilevata - d'ufficio o su eccezione - dal giudice mal costituito, deve essere denunciata in sede di gravame, dovendosi altrimenti ritenere sanata a seguito del formarsi del giudicato sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)