Sez. 2, Sentenza n. 1926 del 16/02/1993 (Rv. 480948 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - Su parti comuni dell'edificio - Impianti di uso comune | Disciplina previgente alla legge n. 10 del 1991 - Delibera di rinuncia all'impianto centralizzato di riscaldamento - Soggezione alla disciplina dell'art. 1120 comma secondo cod. civ. - Disposizione dell'art. 5 della legge n. 308 del 1982 - Ininfluenza.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - Su parti comuni dell'edificio - Impianti di uso comune
In tema di condominio di edifici, la delibera di rinuncia all'impianto centralizzato di riscaldamento nella disciplina previgente alla legge 6 gennaio 1991 n. 10, configurando non una semplice modifica, bensì una radicale trasformazione della cosa comune nella sua destinazione strutturale ed economica, obiettivamente pregiudizievole per tutte le unità immobiliari già allacciate o suscettibili di allacciamento al medesimo, è soggetta all'art. 1120 comma secondo cod. civ., che vieta tutte le innovazioni che rendano parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condominio dissenziente, senza che in contrario rilevi la disposizione dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982 n. 308 (abrogata dall'art. 23 della citata legge n. 10 del 1991), che si riferisce alla diversa ipotesi di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento di consumo energetico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136, Legge 29/05/1982 num. 308 art. 5, Legge 09/01/1991 num. 10 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)