Sez. 2, Sentenza n. 1558 del 28/01/2004 (Rv. 569767 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE | Nuovo allacciamento all'impianto comune centralizzato di riscaldamento dell'unità immobiliare in precedenza distaccata per far luogo ad impianto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE
In materia di condominio negli edifici, incombe al condomino che abbia ottenuto il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato l'onere di chiedere al condominio di poter (nuovamente) allacciare la propria unità immobiliare all'impianto comune e di sopportarne la relativa spesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)