Sez. 2, Sentenza n. 1228 del 21/10/1970 Ud. (dep. 30/11/1970) Rv. 115807 - 01
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - NOZIONE -ANOMALIE E FORME DEGENERATIVE DEL SENTIMENTO - VIZIO DI MENTE -ESCLUSIONE - PSICOPATICI - PIENA IMPUTABILITA.*
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - NOZIONE -ANOMALIE E FORME DEGENERATIVE DEL SENTIMENTO - VIZIO DI MENTE -ESCLUSIONE - PSICOPATICI - PIENA IMPUTABILITA.*
Il vizio di mente previsto dagli artt 88 e 89 cod pen deve dipendere sempre da infermita, cioe da uno stato patologico alterante i processi intellettivi o della volonta. Da tale nozione esulano tutte le anomalie o forme degenerative del sentimento non conseguenti ad uno stato patologico pertanto gli psicopatici, i quali presentano soltanto un'anomalia del carattere, sono pienamente imputabili. (V 113162, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)