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Sez. L, Sentenza n. 1825 del 29/03/1979 (Rv. 398201 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - APPLICAZIONE A FUNZIONI DI GRADO SUPERIORE - NORMATIVA GENERALE EX ART 13 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398201-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - APPLICAZIONE A FUNZIONI DI GRADO SUPERIORE - NORMATIVA GENERALE EX ART 13 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - INAPPLICABILITA.*

Il rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto in concessione costituisce una Forma intermedia tra l'impiego pubblico e quello privato ed e soggetto alla normativa speciale del RD 8 gennaio 1931 n 148, del relativo regolamento (allegato a) ed alle correlative leggi di interpretazione, modificazione ed estensione: normativa che, nel suo complesso, integra una corpus compiuto ed organico. Da questa speciale normativa sono specificamente disciplinate le situazioni derivanti dalla temporanea applicazione degli agenti a funzioni di grado superiore nell'ambito di un autonomo sistema per le promozioni e gli avanzamenti: conseguentemente, al riguardo non e applicabile la normativa generale a tutela dei lavoratori subordinati dettata dalla legge n 300 del 1970 e, quindi, anche l'art 13 di tale legge che ha sostituito l'art 2103 cod civ. (V 238/76, mass n 378891; (Conf 3281/77, mass n 386817).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)