Sez. L, Sentenza n. 3281 del 23/07/1977 (Rv. 386817 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - TRATTAMENTO ECONOMICO - TEMPORANEA APPLICAZIONE A FUNZIONI DI GRADO SUPERIORE - DISCIPLINA APPLICABILE - ART 13 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - TRATTAMENTO ECONOMICO - TEMPORANEA APPLICAZIONE A FUNZIONI DI GRADO SUPERIORE - DISCIPLINA APPLICABILE - ART 13 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*
Il rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto in regime di concessione costituisce una Forma intermedia tra l'impiego pubblico e quello privato ed e soggetta alla normativa speciale del RD 8 gennaio 1931 n 148, del relativo regolamento (allegato a) ed alle correlative leggi di interpretazione, modificazione ed estensione: normativa che nel suo complesso integra un corpus compiuto ed organico. Da questa speciale normativa sono specificamente disciplinate le situazioni derivanti dalla temporanea applicazione degli agenti a funzioni di grado superiore nell'ambito di un autonomo sistema per le promozioni e gli avanzamenti: conseguentemente, al riguardo non e applicabile la normativa generale a tutela dei lavoratori subordinati dettata dalla legge n 300 del 1970 e, quindi, anche l'art 13 di tale legge che ha sostituito l'art 2103 cod civ. (V 238/76; (V 2277/75).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)