Sez. L, Sentenza n. 8143 del 03/07/1992 (Rv. 478014 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Assemblea | Diritto dei lavoratori - Mancanza di accordi aziendali diretti ad assicurare la funzionalità dell'azienda e l'espletamento del servizio - Rifiuto del datore di lavoro di autorizzare l'assemblea per esigenze aziendali - Illegittimità - Conseguenze.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Assemblea
Nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva - alla quale l'art. 20 della legge n. 300 del 1970 demanda la determinazione di ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea dei lavoratori, previsto dalla stessa norma - contempli la stipulazione di accordi aziendali diretti ad assicurare la funzionalità dell'azienda e l'espletamento del servizio, il rifiuto del datore di lavoro di autorizzare l'assemblea del personale non può essere giustificato, in mancanza di detti accordi, con le esigenze aziendali enunciate in via generale nel contratto collettivo; con la conseguenza che la mancata corresponsione della retribuzione delle ore utilizzate per la riunione con finalità sindacale, nei limiti previsti dalla norma citata, configura (indipendentemente da un'indagine sull'elemento soggettivo di tale comportamento) gli estremi della condotta antisindacale vietata dall'art. 28 della stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)