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Sez. L, Sentenza n. 435 del 17/01/1997 (Rv. 501808 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Accordo comportante il confronto con associazione sindacale su problemi relativi alla utilizzazione del fattore lavoro - Rifiuto di trattativa su questioni inerenti a tali problemi - Comportamento antisindacale - Configurabilità - Elemento soggettivo - Sussistenza in "re ipsa" - Fattispecie relativa alle sostituzione dei "quadri" assenti nelle ferrovie dello stato.
Stato
decisa il 1997-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501808-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Nel comportamento del datore di lavoro che rifiuti totalmente ogni trattativa su un determinato problema con un'associazione sindacale, in violazione dell'impegno formalmente assunto di confrontarsi con la medesima per la soluzione di problemi concernenti la distribuzione e la utilizzazione del fattore lavoro, è ravvisabile un comportamento antisindacale ai sensi dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, anche se si ritenga necessaria, ai fini dell'integrazione di tale figura, la concorrenza dell'intenzionalità della condotta, poiché non può mancare la consapevolezza circa gli effetti lesivi e la portata antisindacale di un simile atteggiamento. (Fattispecie relativa ai rapporti tra le Ferrovie dello Stato e la Federazione nazionale dei quadri del trasporto ferroviario, in relazione alla richiesta di questo sindacato di aprire una trattativa sulla sostituzione dei quadri assenti per malattia, ferie, congedi e altri motivi).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)