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Sez. L, Sentenza n. 16549 del 05/08/2016 (Rv. 640846 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 come modificato dal d.l. n. 98 del 2011 - Domanda giudiziale di riliquidazione della pensione di vecchiaia - Applicabilità - Esclusione - Limiti temporali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640846-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva applicato tale decadenza alla domanda di retrodatazione, proposta dagli eredi, della pensione di vecchiaia già liquidata al dante causa prima del 6 luglio 2011, senza tener conto della contribuzione versata prima dell'entrata in vigore della Convenzione italo-argentina sulla sicurezza sociale del 3 novembre 1981, ratificata con l. n. 32 del 1983).

Riferimenti normativi: Legge 18/01/1983 num. 32, Legge 15/07/2011 num. 111 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 n. 4 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)