Sez. 1, Ordinanza n. 6883 del 23/03/2026 (Rv. 677889-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Art. 164 c.p.c. - Opposizione allo stato passivo - Applicabilità - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
La norma prevista dall'art. 164, commi 1 e 3, c.p.c., data la sua portata generale, si applica anche al giudizio di opposizione allo stato passivo; ne consegue che, ove il curatore si costituisca, eccependo l'inosservanza dei termini a comparire ex art. 207, commi 4 e 5, CCII, il giudice fissa una nuova udienza "nel rispetto dei termini", con riferimento ai quali deve essere valutata la tempestività delle eccezioni sollevate dalle parti.
Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)