Sez. 6, Sentenza n. 487 del 08/02/1995 Cc. (dep. 14/03/1995) Rv. 200757 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga | Procedimenti plurisoggettivi - Proroga fondata su esigenze cautelari riguardanti altri indagati - Illegittimità - Condizioni e limiti.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga
Il provvedimento di proroga dei termini di custodia cautelare previsto dall'art. 305 comma secondo cod. proc. pen. - che si pone come norma eccezionale rispetto alla scadenza dei termini ordinari (art. 303 cod. proc. pen.) - non può essere fondato su esigenze cautelari che riguardino soggetti diversi dall'interessato, ancorché indagati nell'ambito del medesimo procedimento, salvo che i complessi accertamenti da compiere nei confronti di costoro abbiano attitudine a riverberarsi, quanto meno in via mediata, sulla posizione probatoria dell'interessato medesimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)