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Sez. 2, Ordinanza n. 259 del 02/02/1976 Cc. (dep. 09/03/1976) Rv. 132713 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - DURATA - RIFERIMENTO ALLA PENA PREVISTA PER IL 'REATO RITENUTO IN SENTENZÀ - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132713-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - DURATA - RIFERIMENTO ALLA PENA PREVISTA PER IL 'REATO RITENUTO IN SENTENZÀ - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*

Ai fini della Determinazione del termine massimo di custodia preventiva, dopo la pronuncia di sentenza non irrevocabile di condanna, deve aversi riguardo alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza, tenendo conto degli aumenti per le aggravanti e delle diminuzioni per le attenuanti applicate e, in ipotesi di concorso delle une e delle altre, del risultato del giudizio di comparizione effettuato in sentenza. (Conf mass n 127747).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 255 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)