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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5253 del 01/03/2017 (Rv. 643973 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ | Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 10 l.fall. - Capacità processuale - Sussistenza - Conseguenze - Notificazione del ricorso ex art. 145, comma 1, c.p.c. - Validità.
Stato
decisa il 2017-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643973-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ

La previsione dell'art. 10 l.fall., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per "fictio iuris", nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)