Sez. 1, Sentenza n. 24968 del 06/11/2013 (Rv. 628837 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ | Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 10 legge fall. - Capacità processuale - Sussistenza - Conseguenze - Notificazione del ricorso presso la sede sociale ex art. 145, primo comma, cod. proc. civ. - Validità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ
La previsione dell'art. 10 legge fall., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per "fictio iuris", nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)