Sez. 1, Sentenza n. 1185 del 15/05/1964 (Rv. 301700 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - PARENTI DELLA VITTIMA (MORTE DI CONGIUNTI) - VEDOVA DELLA VITTIMA - PASSAGGIO A SECONDE NOZZE - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - PARENTI DELLA VITTIMA (MORTE DI CONGIUNTI) - VEDOVA DELLA VITTIMA - PASSAGGIO A SECONDE NOZZE - IRRILEVANZA.*
Nel caso di effettivo passaggio a seconde nozze della vedova della vittima di un incidente stradale, non si deve tener conto di tale situazione al fine di limitare il risarcimento del danno al periodo di vedovanza, perche si tratta di fatto successivo all'illecito e da questo indipendente, laddove, invece, la cosi detta 'compensatio lucri cum damnò e condizionata al particolare che sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano dipendenti dallo stesso fatto illecito. (Cfr. 1008-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)