Sez. 3, Sentenza n. 25 del 04/01/1996 (Rv. 495243 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Morte del coniuge determinata da fatto illecito - Danni direttamente connessi - Valutazione - Criteri - Nuove nozze del coniuge superstite - Rilevanza - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
I danni direttamente connessi alla morte del coniuge sono danni futuri apprezzabili anche con criteri equitativi e congetturali, sicché, ai fini della valutazione della loro concreta persistenza, non può non tenersi conto delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite, per i possibili effetti limitativi del danno che tale fatto nuovo comporta. In siffatta ipotesi spetta al giudice del merito determinare in concreto se e quali pregiudizi, cagionati dal fatto illecito, le nuove nozze abbiano eliminati con giudizio sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)