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Sez. 6, Sentenza n. 1171 del 23/03/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201445 - 01

Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - In genere | Determinazione della pena da eseguire - Mancata previsione della computabilità del periodo trascorso con obbligo di dimora e di firma - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201445-01

Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - In genere

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente al pubblico ministero, ai fini della determinazione della pena da eseguire, di tenere conto del periodo in cui l'imputato è stato sottoposto all'obbligo di dimora ed all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per contrasto con gli artt.3, 13, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione; la possibilità, infatti che in seguito alle sentenze della Corte Cost. n.343/87 e 282/89 è data al magistrato di sorveglianza di tenere conto, ai fini della determinazione della residua pena nei casi di revoca dell'affidamento in prova e della liberazione condizionale, della durata delle limitazioni patite dal condannato nel periodo di prova o di libertà condizionale, trova la sua ragione nella particolare funzione svolta dal magistrato di sorveglianza, chiamato alla valutazione della persona e del suo comportamento ai fini del giudizio prognostico in ordine alla pericolosità ed alla possibilità di reinserimento nel tessuto sociale, nonché nelle finalità delle misure alternative alla detenzione, volte alla rieducazione del reo, ben diverse sia dalla funzione attribuita al pubblico ministero, chiamato in sede di esecuzione ad un mero esercizio di calcolo matematico che prescinde da valutazioni di tipo diverso, sia dalle finalità proprie delle anzidette misure cautelari.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 283, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)