Sez. 4, Sentenza n. 4245 del 25/11/1999 Cc. (dep. 10/05/2000) Rv. 216468 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIMORA - OBBLIGO | Divieto di allontanarsi dalla propria abitazione - Contestuale applicazione - Possibilità - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIMORA - OBBLIGO
La misura cautelare dell'obbligo di dimora può essere accompagnata, ai sensi dell'art. 283, comma 4, cod. proc. pen., dal divieto di allontanarsi dall'abitazione per alcune ore del giorno, con il solo limite che tale divieto non sia di "pregiudizio per le normali esigenze di lavoro" ed anche in tal caso rimane misura ontologicamente diversa dagli arresti o detenzione domiciliari; non può pertanto sostenersi che il divieto di allontanarsi dall'abitazione tra le ore 18 e le 6 del mattino successivo sia illegittimo né che valga a trasformare indebitamente la misura in questione negli arresti o detenzione domiciliari, con violazione dell'art. 3 Cost. per il diverso regime di computabilità del presofferto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 283 com. 4, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)