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Sez. 6, Sentenza n. 9739 del 23/02/1989 Ud. (dep. 06/07/1989) Rv. 181775 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - AUTORIZZAZIONE IN BASE A SEMPLICI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E SOSPETTI - LEGITTIMITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1989-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181775-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - AUTORIZZAZIONE IN BASE A SEMPLICI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E SOSPETTI - LEGITTIMITÀ - RATIO.*

Le intercettazioni telefoniche sono Atti di polizia giudiziaria, conseguenza di elementi indizianti assunti in via autonoma dalla polizia, in una fase precedente all'inizio di specifici Atti istruttori. Ne consegue che, essendosi ancora nel campo della "notitia criminis", esse possono essere autorizzate in base a semplici informazioni confidenziali e sospetti. (V mass n 159869; (Conf mass n 169599).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)