Sez. L, Sentenza n. 4064 del 16/04/1991 (Rv. 471701 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Gravidanza | Assunzione di una lavoratrice in stato di gravidanza - Per l'esecuzione di lavori pericolosi - Validità - Conseguenze - Sostituzione delle mansioni - Obbligo del datore di lavoro - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Gravidanza
La validità dell'assunzione di una lavoratrice in stato di gravidanza, la quale ha diritto di accedere al lavoro in condizioni di eguaglianza con gli altri lavoratori, non è esclusa per il fatto che l'assunzione (fuori del periodo d'interdizione obbligatoria ex art. 4 legge n. 1204 del 1971) sia prevista per l'esecuzione di lavori pericolosi, la cui assegnazione durante il periodo di gestazione è vietata dall'art. 3, primo comma, della legge citata, atteso che l'impiego della donna gestante è problema che riguarda la successiva fase dell'esecuzione del contratto e tenuto conto che le mansioni di assunzione, se interdette per legge, debbono essere sostituite con mansioni diverse, salva la prova (a carico del datore di lavoro) dell'impossibilità (da accertarsi dall'ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 5 della stessa legge) di detta sostituzione, con la conseguenza, in tal caso, dell'allargamento del periodo d'interdizione obbligatoria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 3, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 09/12/1977 num. 907 art. 1, Legge 09/12/1977 num. 907 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)