Sez. 1, Sentenza n. 4557 del 17/04/1993 (Rv. 481897 - 01)
Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità | Incompatibilità alla carica di consigliere comunale ex art. 3 legge n. 134 del 1981 - Strumento prescelto dall'ente locale per la realizzazione delle finalità istituzionali - Natura - Irrilevanza - Soggetti amministrati dagli eletti - Qualità pubblica o privata - Irrilevanza - Fattispecie.
Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità
Ai fini della sussistenza della causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale prevista dall'art. 3 della legge 23 aprile 1981 n. 134 - la cui "ratio" consiste nella tutela preventiva dell'ente locale contro possibili prevaricazioni da parte, fra gli altri, degli eletti investiti di una delle funzioni contemplate dalla norma - non rilevano né la natura, pubblicistica o privatistica, dello strumento prescelto dall'ente locale per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, né la qualità, pubblica o privata, dei soggetti amministrati dagli eletti, dato che pericoli di deviazioni nell'esercizio del mandato popolare da parte degli eletti, in relazione a interessi diversi da quelli dell'ente locale e dei quali siano titolari soggetti da essi amministrati, sono ipotizzabili anche quando questi ultimi siano enti pubblici e al primo legati da rapporti, anche di carattere non privatistico, suscettibili di essere influenzati da determinazioni degli organi elettivi (nella specie, trattavasi del presidente di una casa di riposo che aveva stipulato con il comune una convenzione per il servizio di refezione scolastica per la locale scuola materna).
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)