Sez. 2, Sentenza n. 1627 del 21/03/1979 (Rv. 397974 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La nomina di un consulente tecnico - specie se non invocata dalle parti - costituisce oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice del merito, il quale non e tenuto a giustificare il proprio apprezzamento negativo. (V 392/77, mass n 383939).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)