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Sez. 2, Sentenza n. 1627 del 21/03/1979 (Rv. 397974 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397974-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La nomina di un consulente tecnico - specie se non invocata dalle parti - costituisce oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice del merito, il quale non e tenuto a giustificare il proprio apprezzamento negativo. (V 392/77, mass n 383939).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)