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Sez. 2, Sentenza n. 392 del 26/01/1977 (Rv. 383939 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - RISOLUZIONE DI QUESTIONE TECNICA - MANCATA AMMISSIONE DELLA CONSULENZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383939-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - RISOLUZIONE DI QUESTIONE TECNICA - MANCATA AMMISSIONE DELLA CONSULENZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*

Se e vero che il potere del giudice del merito di ammettere la consulenza tecnica ha, di regola, carattere discrezionale, tuttavia, quando la risoluzione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, poiche i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati e accertati, non puo il giudice da una parte respingere l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e dall'altra ritenere non provati i fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorieta della motivazione. (nella specie la contestazione verteva sull'autenticita o meno di un quadro del pittore favretto, e i giudici di merito avevano ritenuto che l'Onere probatorio circa la autenticita dell'opera incombeva all'attore e non poteva essere superato attraverso una consulenza tecnica d'ufficio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)