Sez. 5, Sentenza n. 20857 del 05/10/2007 (Rv. 601158 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Redditi d'impresa - Contabilità formalmente regolare - Accertamento in rettifica ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa all'esercizio di attività di ristorazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
L'accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale l'Ufficio finanziario procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, comma primo, lett. d del d.P.R. n. 600 del 1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezzza e fedeltà della contabilità esaminata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto l'accertamento effettuato dall'Ufficio nei confronti di impresa operante nel settore della ristorazione, accertamento che aveva desunto il numero di piatti preparati dalla quantità delle materie prime utilizzate, così come risultanti in contabilità e tenuto conto delle normali dispersioni, ed aveva, quindi, proceduto alla determinazione dei relativi ricavi sulla base di un prezzo medio definito a campione).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)