diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5731 del 11/04/2012 (Rv. 621887 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Redditi di impresa - Contabilità formalmente regolare - Accertamento in rettifica ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa all'accertamento di "forza lavoro" non dichiarata.
Stato
decisa il 2012-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621887-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte, l'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consente la rideterminazione dei ricavi e, quindi, dei redditi su base induttiva, facendo ricorso a presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, quando la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la legittimità dell'accertamento induttivo in presenza di "forza lavoro" non dichiarata, ed ha rilevato l'irrilevanza, a tali fini, dalla natura, subordinata o meno, del rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)