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Sez. 2, Sentenza n. 388 del 09/03/1966 Ud. (dep. 30/07/1966) Rv. 102266 - 01

REATI - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - FALSITA IN ATTI - TRUFFA - CONSUMAZIONE CONTESTUALE DEI DUE REATI - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1966-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102266-01

REATI - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - FALSITA IN ATTI - TRUFFA - CONSUMAZIONE CONTESTUALE DEI DUE REATI - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE.*

L'aggravante della connessione teleologica, prevista dall'art 61 n 2 cod pen, deve ritenersi applicabile anche nel caso di concorso formale tra il reato-mezzo ed il reato-fine. In particolare, il delitto di falsita in scrittura privata strumentalmente preordinato alla esecuzione di una truffa deve ritenersi aggravato per la connessione teleologica ancorche i due reati si consumino nello stesso momento, concretandosi il raggiro od artificio costitutivo della truffa nell'uso del documento falso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 2, Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)