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Sez. 3, Sentenza n. 1801 del 12/06/1971 (Rv. 352312 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352312-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*

Nel sistema dell'art 2697 cod civ, informato al principio della uguaglianza delle parti, ognuno dei contendenti deve provare l'assunto che allega e dal quale vuole dedurre conseguenze giuridiche in suo favore. Pertanto l'attore deve dimostrare il fatto costitutivo della domanda, cioe tutti gli elementi che legittimano secondo il diritto la sua pretesa, mentre incombe al convenuto, qualora eccepisca la inefficacia dei fatti dedotti a base della domanda, ovvero la modificazione o l'Estinzione del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, dimostrare i fatti su cui basa l'eccezione. (Conf 1796'71' 4073'68, mass n 337710).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)