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Sez. 1, Sentenza n. 2073 del 03/07/1971 (Rv. 352745 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO - COMMERCIALISTI - ART 4 DEL DPR N 520 DEL 1958 - INDEROGABILITA DEI MINIMI TABELLARI - NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA.*
Stato
decisa il 1971-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352745-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO - COMMERCIALISTI - ART 4 DEL DPR N 520 DEL 1958 - INDEROGABILITA DEI MINIMI TABELLARI - NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA.*

Il regolamento 8 aprile 1958, n 520, di esecuzione del DPR 27 ottobre 1953, n 1067, che - in attuazione della delega contenuta nella legge 28 dicembre 1952, n 3060 - approva l'ordinamento della professione di dottore commercialista, non ha forza di legge ne formale, ne sostanziale. Pertanto, l'art 4 del detto regolamento, sancendo la inderogabilita convenzionale dei compensi minimi tariffari, contrasta con la norma primaria dell'art 2233 cod civ (secondo cui il compenso per i professionisti intellettuali deve essere convenuto dalle parti) e con l'art 47 del citato DPR n 1067 del 1953 (che determino che i criteri per la Determinazione degli onorari spettanti ai dottori commercialisti fossero stabiliti con decreto del capo dello stato), ossia pone una norma illegittima, che va disapplicata dal giudice, secondo il principio stabilito dall'art 5 della legge 20 marzo 1865, n 2248, all e.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 27/10/1953 num. 1067 art. 47, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 08/04/1958 num. 520 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)