Sez. 3, Sentenza n. 3 del 04/01/2010 (Rv. 610957 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Art. 1, commi 1, lett. c) e 3 del d.l. n. 223 del 2006 (convertito, con modificazione, nella legge n. 248 del 2006) - Eliminazione del divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti - Conseguenze - Abolizione del divieto (presente nei codici deontologici del 2004, del 2007 e, in parte, del 2008) di servirsi dell'opera di procacciatori di clienti o di utilizzare situazioni equivalenti - Esclusione - Fondamento.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
In tema di illeciti disciplinari dei notai, a seguito della regolamentazione recata dal combinato disposto dei commi 1, lett. c), e 3 dell'art. 2 del d.l. n. 223 del 2006 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006), la eliminazione dal codice deontologico notarile, a partire dal 1° gennaio 2007, del divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, o, comunque, la nullità delle norme disciplinari che, entro detto termine, non si siano a ciò adeguate, non determina l'abolizione della fattispecie disciplinare di illecita concorrenza, presente nel codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale del notariato il 26 gennaio 2007 (art. 17) e già in quello approvato il 25 marzo 2004, consistente nel "servirsi dell'opera di procacciatori di clienti o l'utilizzazione di situazioni equivalenti", le quali, peraltro, è stata in parte riprodotta anche dall'art. 31 del codice approvato il 5 aprile 2008, come divieto di servirsi "dell'opera di un terzo (procacciatore) che induca le persone a sceglierlo" o di conferire "al procacciatore l'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti". Infatti, dovendo le attività di procacciamento di affari e quelle ad esse analoghe essere intese non già in senso tecnico-giuridico, bensì generico e meramente economico, la norma deontologica e quella di matrice legislativa non sono tra loro incompatibili.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)