Sez. 3, Sentenza n. 2810 del 24/07/1969 (Rv. 342599 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - LIMITI.*
La valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice di merito, nonostante l'affermazione generica ed astratta del diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi e deve essere applicato il principio 'actore non probante reus absolvitur'. (V. 1035-69, massima n. 339503).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)