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Sez. 3, Sentenza n. 1035 del 29/03/1969 (Rv. 339503 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339503-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI.*

Il giudice puo procedere a liquidazione equitativa del danno, quando questo e certo, ma non puo essere provato nel suo preciso ammontare, o perche si proietta nel futuro, o perche il danneggiato e nell'impossibilita di fornire elementi concreti del pregiudizio sofferto, oppure perche gli elementi da lui forniti non sono di sicura efficienza. (V. 3293-68, mass. 336264 3141-68, mass.336046 2247-68, mass. N. 334509).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)