Sez. L, Sentenza n. 10187 del 20/11/1996 (Rv. 500665 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Omissione della comunicazione prevista dall'art. 4 comma 3 legge 23 luglio 1991 n.223 - In caso di accordo già raggiunto con le organizzazioni sindacali - Incidenza sulla validità dell'accordo e sull'efficacia dei licenziamenti - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
La comunicazione prevista dall'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 (concernente i motivi che hanno determinato l'eccedenza di manodopera e la necessità della dichiarazione di mobilità) deve essere inviata all'Ufficio provinciale del lavoro in vista dell'intervento di mediazione previsto dallo stesso articolo in caso di mancato accordo; pertanto ove sia stato già raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali (precludendo così la possibilità di un intervento dell'Ufficio provinciale del lavoro), l'omissione della prevista comunicazione non può incidere sulla validità dell'accordo raggiunto e sull'efficacia dei recessi avvenuti in esecuzione di esso.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)