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Sez. L, Sentenza n. 9015 del 05/06/2003 (Rv. 563958 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazione preventiva ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Funzione - Completezza - Relativa valutazione - Spettanza al giudice del merito - Stipulazione di successivo accordo sindacale - Rilevanza.
Stato
decisa il 2003-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563958-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di procedura di mobilità, il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva con cui dà inizio alla stessa, deve compiutamente e correttamente adempiere l'obbligo di fornire le informazioni specificate dall'art. 4, comma terzo, della legge n. 223 del 1991. La valutazione della adeguatezza della comunicazione spetta al giudice di merito, e deve essere compiuta anche in relazione al fine che la comunicazione stessa persegue, che è quello di sollecitare e favorire la gestione contrattata delle crisi. Pertanto, la circostanza che tale fine sia stato in concreto raggiunto per essere stato stipulato tra le parti un accordo sindacale, è rilevante ai fini del giudizio di completezza della comunicazione ai sensi del citato art. 4, comma terzo, della legge n. 223 del 1991.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)