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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019 (Rv. 655201 - 02)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE | Rinuncia tacita - Ammissibilità - Eccezione di decadenza sollevata prima delle altre difese di merito - Conseguenze - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655201-02

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, la rinunzia all'eccezione di decadenza per tardiva denunzia del vizio, pur non essendo soggetta ad alcuna forma determinata, potendo essere anche tacita e, cioè, desumibile anche da fatti concludenti, deve escludersi quando il giudice di merito accerti incensurabilmente che l'eccezione di decadenza sia stata proposta non in concorrenza con altre eccezioni con essa del tutto incompatibili, ma preliminarmente alle altre difese di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)