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Sez. 2, Sentenza n. 5597 del 17/04/2001 (Rv. 545949 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI | Espresso o tacito - Requisiti - Rinuncia tacita ad eccepire la decadenza dalla garanzia e la prescrizione - Possibilità - Condizioni - Inequivocabilità del comportamento.
Stato
decisa il 2001-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545949-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore - che, ex art. 1495, comma secondo, cod. civ. esonera l'acquirente dall'onere della tempestiva denuncia ed impedisce la decadenza dello stesso dalla garanzia pur in difetto d'ottemperanza a tale onere - può aver luogo sia per dichiarazione espressa della parte che tacitamente per "facta concludentia"; in tale ultimo caso esso deve estrinsecarsi in comportamenti nei quali sia ravvisabile un'inequivoca ammissione della sussistenza dei vizi ed un'altrettanto inequivoca accettazione delle obbligazioni conseguenti. Parimenti perché sussista una valida rinuncia ad eccepire la decadenza o la prescrizione in materia è necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, senza possibilità alcuna di una diversa interpretazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)