diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3707 del 03/06/1986 (Rv. 446588 - 01)

COMUNE - PERSONALE - IN GENERE - AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLA SORVEGLIANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON COMPENSO ORARIO - FORFETTARIO, A GRUPPI DI VOLONTARI ABITANTI NEI QUARTIERI INTERESSATI - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446588-01

COMUNE - PERSONALE - IN GENERE - AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLA SORVEGLIANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON COMPENSO ORARIO - FORFETTARIO, A GRUPPI DI VOLONTARI ABITANTI NEI QUARTIERI INTERESSATI - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE.*

Un servizio volontario, in favore dello stato od ente pubblico non economico, può integrare un rapporto di pubblico impiego solo quando sussista, l'assunzione dell'Obbligo dell'effettuazione delle relative prestazioni (dietro retribuzione predeterminata), con caratteri di continuità e professionalità, posizione di subordinazione gerarchica ed inserimento stabile nell'ambito della organizzazione predisposta dal beneficiario del servizio medesimo per la realizzazione dei suoi fini pubblicistici. Pertanto, qualora un comune affidi provvisoriamente la sorveglianza notturna degli edifici scolastici, con compenso orario forfettario, a gruppi formati da volontari che abitino nei quartieri interessati a tale sorveglianza, il collegamento del servizio con le finalità istituzionali dell'ente territoriale non può valere ad integrare un rapporto di pubblico impiego, ove detti volontari offrano una mera disponibilità all'incarico, con piena libertà di declinarlo e farsi sostituire, atteso che, in tale situazione, viene a mancare l'Obbligo giuridico dell'effettuazione della prestazione, e resta di conseguenza esclusa la configurabilità sia di un'attività lavorativa subordinata sia dell'inserimento del lavoratore nella organizzazione del comune. (V 3006/83, mass n 427922).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)