Sez. U, Sentenza n. 3006 del 02/05/1983 (Rv. 427922 - 01)
AGENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE - CONSOLI - GIURISDIZIONE - NOMINA A CONSOLE GENERALE DI UNA PERSONA ESTRANEA ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI - EFFETTI - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO O DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI SERVIZIO VOLONTARIO PER L'ESPLETAMENTO DI MANSIONI ONORARIE IN FAVORE DELLO STATO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - CONTROVERSIA IN MATERIA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA CON L'AMMINISTRAZIONE - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA.*
AGENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE - CONSOLI - GIURISDIZIONE - NOMINA A CONSOLE GENERALE DI UNA PERSONA ESTRANEA ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI - EFFETTI - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO O DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI SERVIZIO VOLONTARIO PER L'ESPLETAMENTO DI MANSIONI ONORARIE IN FAVORE DELLO STATO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - CONTROVERSIA IN MATERIA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA CON L'AMMINISTRAZIONE - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA.*
La nomina a console generale di una persona estranea alla amministrazione degli affari esteri, in base al combinato disposto degli artt. 169 e 264 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, comporta un inserimento di detto soggetto nell'ambito organizzativo di quella amministrazione limitatamente al piano funzionale, tenuto conto della Mancanza di professionalità delle relative prestazioni, nel senso che non si richiede che le stesse siano caratterizzate da esclusività, o prevalenza rispetto ad altre attività lavorative, nonché della Mancanza di una retribuzione determinata, stante la corresponsione solo di indennità, con lo scopo di sopperire ad oneri e spese derivanti dalla permanenza all'estero. La suddetta nomina, pertanto, non costituisce un rapporto di pubblico impiego, né, in genere, un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto di servizio volontario per l'espletamento di mansioni onorarie in favore dello stato. Da tanto consegue, con riguardo alla domanda proposta da detto funzionario onorario per conseguire la condanna dell'amministrazione al versamento di contributi previdenziali obbligatori, ovvero al risarcimento del danno per omessa contribuzione, la ricorrenza di una situazione di difetto assoluto di giurisdizione, trattandosi di pretese prive del necessario presupposto di un rapporto di lavoro subordinato, e quindi non riconducibili a posizioni soggettive astrattamente tutelate dall'ordinamento. (V 5129/82).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. 28/01/1866 num. 2804, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 169, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)