Sez. L, Sentenza n. 657 del 15/01/2008 (Rv. 600981 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Interposizione nelle prestazioni di lavoro - Obbligazione contributiva del datore di lavoro interposto o apparente - Esclusione - Pregresso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro fittizio - Efficacia satisfattiva - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, solo sull'appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una concorrente responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi; tuttavia, è fatta salva l'incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro fittizio, dovendo trovare applicazione l'art. 1180, primo comma, cod. civ, atteso che si versa in ipotesi di pagamento di debito altrui ai fini della relativa efficacia estintiva dell'obbligazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 85, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)