Sez. L, Sentenza n. 12509 del 07/07/2004 (Rv. 574286 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Interposizione nelle prestazioni di lavoro - Obbligazione contributiva del datore di lavoro apparente - Esclusione - Pregresso versamento dei contributi da parte di questi - Efficacia satisfattiva - Configurabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l'incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell'art. 1180, primo comma, cod. civ, nonché dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell'altruità del debito, atteso che nell'ipotesi di pagamento indebito dal punto di vista soggettivo, il coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 cod.civ. porta a ritenere che sia qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell'obbligazione (con le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2036), anche il pagamento effettuato per errore.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)