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Sez. 2, Sentenza n. 961 del 05/02/1983 (Rv. 425726 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - ART. 23 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DI SESTRI LEVANTE - DISTANZA MINIMA TRA CASEGGIATI - APPLICABILITÀ A TUTTE LE COSTRUZIONI, AD USO ABITATIVO O NON ABITATIVO.*
Stato
decisa il 1983-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425726-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - ART. 23 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DI SESTRI LEVANTE - DISTANZA MINIMA TRA CASEGGIATI - APPLICABILITÀ A TUTTE LE COSTRUZIONI, AD USO ABITATIVO O NON ABITATIVO.*

L'art. 23 del regolamento edilizio del comune di sestri levante, il quale fissa in metri venti la distanza minima fra "caseggiati", configura una disposizione integrativa delle norme del codice civile in materia di distanze, in relazione all'esigenza di evitare spazi angusti fra opere fronteggiantisi su fondi finitimi, e, pertanto, trova applicazione nei confronti di tutti i manufatti aventi natura di costruzione, secondo la previsione dell'art. 873 cod. civ., a prescindere dalla loro destinazione ad uso abitativo o meno. (V 1269/67).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)